Antitrust: la Commissione infligge a produttori e distributori ammende per € 115 865 000 per avere organizzato cartelli nel settore degli imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio

Le ammende sono state fissate sulla base degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006

Bruxelles, 24 giugno 2015 – La Commissione europea ha inflitto ammende per un totale di €115 865 000 a otto produttori e a due distributori di vassoi per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio che hanno partecipato ad almeno uno di cinque cartelli distinti. Gli otto produttori sono Huhtamäki (Finlandia), Nespak e Vitembal (Francia), Silver Plastics (Germania), Coopbox, Magic Pack e Sirap-Gema (Italia) e Linpac (Regno Unito). I due distributori sono Ovarpack (Portogallo) e Propack (Regno Unito).

Violando le norme antitrust dell'UE, le imprese in questione hanno fissato i prezzi dei vassoi di polistirene espanso e dei vassoi rigidi di polipropilene e si sono ripartite i relativi clienti. I vassoi di polistirene espanso e i vassoi rigidi di polipropilene sono utilizzati per l'imballaggio degli alimenti venduti nei negozi o nei supermercati per prodotti come formaggi, carni, pesci o dolci. Avendo rivelato alla Commissione l'esistenza dei cartelli, Linpac ha beneficiato dell'immunità totale ai sensi della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006.

La Commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager ha dichiarato a questo proposito: "Milioni di consumatori che hanno comprato alimenti per sé e per le proprie famiglie sono stati potenzialmente danneggiati da questi cartelli. Le imprese coinvolte si sono spartite il mercato degli imballaggi alimentari al dettaglio e si sono accordate sui prezzi anziché competere sulla base dei rispettivi meriti. I cartelli, nell'ambito dei quali sono le imprese – e non il mercato – a determinare i prezzi, danneggiano tutta la nostra economia. I cartelli eliminano gli incentivi ad innovare e non possono essere tollerati.»

L'indagine della Commissione ha rivelato l'esistenza di cinque cartelli distinti nel settore degli imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, che hanno interessato gran parte dello Spazio economico europeo (SEE), vale a dire:

  • il cartello relativo ai mercati dei vassoi di polistirene espanso e dei vassoi rigidi di polipropilene dell'Europa nord-occidentale ("NWE"), che ha operato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia tra il giugno 2002 e l'ottobre 2007;
  • il cartello relativo al mercato dei vassoi di polistirene espanso dell'Europa centrale e orientale ("CEE"), che ha operato in Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia tra il novembre 2004 e il settembre 2007;
  • il cartello relativo al mercato dei vassoi di polistirene espanso dell'Europa sud-occidentale ("SWE"), che ha operato in Portogallo e Spagna tra il marzo 2000 e il febbraio 2008;
  • il cartello relativo al mercato francese dei vassoi di polistirene espanso, che ha operato tra il settembre 2004 e il novembre 2005 e
  • il cartello relativo al mercato italiano dei vassoi di polistirene espanso, che ha operato tra il giugno 2002 e il dicembre 2007.

Le società multate oggi dalla Commissione hanno partecipato ad almeno uno di questi cartelli. La seguente tabella indica nei dettagli la partecipazione e la durata della partecipazione di ciascuna impresa ai cinque cartelli:

  NWE CEE SWE Francia Italia
Linpac giugno 2002 — ottobre 2007 novembre 2004 — settembre 2007 marzo 2000 — febbraio 2008 settembre 2004 — novembre 2005 giugno 2002 — dicembre 2007
Vitembal giugno 2002 — marzo 2007   ottobre 2004 — luglio 2007 settembre 2004 — novembre 2005 luglio 2002 — dicembre 2007
Huhtamäki giugno 2002 — giugno 2006   dicembre 2000 — gennaio 2005 settembre 2004 — novembre 2005  
Sirap-Gema   novembre 2004 — settembre 2007   settembre 2004 — novembre 2005 giugno 2002 — dicembre 2007
Coopbox   novembre 2004 — settembre 2007 marzo 2000 — febbraio 2008   giugno 2002 — dicembre 2007
Nespak         ottobre 2003 — settembre 2006
Magic Pack         settembre 2004 — marzo 2006
Silver Plastics giugno 2002 — ottobre 2007     giugno 2005 — ottobre 2005  
Ovarpack     dicembre 2000 — gennaio 2005 e

ottobre 2007 — febbraio 2008

   
Propack   dicembre 2004 — settembre 2006      

Come si evince dalla tabella, a partire dai primi anni 2000 e per periodi compresi tra poco più di un anno e quasi otto anni – con alcune differenze tra i cartelli – le dieci imprese hanno fissato i prezzi, si sono ripartite i clienti e i mercati, hanno manipolato aste e si sono scambiate informazioni commerciali sensibili.

Ciascuno dei cartelli ha operato comunicando a livello bilaterale e multilaterale, di solito a margine di legittime riunioni di settore. Oltre agli incontri tra i rappresentanti delle imprese vi sono stati numerosi scambi di messaggi di posta elettronica e di telefonate. In alcuni di questi cartelli, i partecipanti si riferivano ai propri contatti illeciti usando i termini "club" o "mafia".

Sanzioni amministrative pecuniarie

Le ammende inflitte alle imprese per la partecipazione ai cartelli sono le seguenti:

  NWE CEE SWE Francia Italia Totale
Linpac 0 0 0 0 0 0
Vitembal 265 000   295 000 265 000 295 000 1 120 000
Huhtamäki 10 806 000   0 4 756 000   15 562 000
Sirap-Gema   943 000   5 207 000 29 738 000 35 888 000
Coopbox   602 000 10 955 000   22 137 000 33 694 000
Nespak         4 996 000 4 996 000
Magic Pack         3 263 000 3 263 000
Silver Plastics 20 317 000     893 000   21 210 000
Ovarpack     67 000     67 000
Propack   65 000       65 000
            115 865 000

Le ammende sono state fissate sulla base degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 (cfr. comunicato stampa e MEMO). Per stabilire l'importo delle ammende, la Commissione ha preso in considerazione, in particolare, le vendite dei prodotti interessati nel SEE, la gravità dell'infrazione e la portata geografica e la durata di quest'ultima. Le ammende sono state fissate ad un adeguato livello dissuasivo pur restando proporzionate all'infrazione.

A titolo della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006sono state concesse le seguenti riduzioni:

  NWE CEE SWE Francia Italia
Linpac 100% 100% 100% 100% 100%
Vitembal 50% 45% 50% 45%
Sirap-Gema 50% 30% 30%
Coopbox 30% 30% 20%
Magic Pack 10%
Silver Plastics 10%
Ovarpack 20%

Linpac ha beneficiato dell'immunità totale dall'ammenda in quanto è stata la prima società a rivelare alla Commissione l'esistenza del cartello, evitando in tal modo un'ammenda di € 145 065 000. Altre imprese hanno beneficiato di riduzioni delle ammende per avere collaborato all'indagine nel quadro del programma di trattamento favorevole della Commissione.

Relativamente a Magic Pack (per quanto riguarda la sua partecipazione al cartello in Italia) e Silver Plastics (per quanto riguarda la partecipazione al cartello in Francia), nel fissare l'importo delle ammende la Commissione ha tenuto conto della loro partecipazione ridotta ai cartelli.

Mancanza di capacità contributiva

Tre imprese hanno invocato la mancanza di capacità contributiva (punto 35 degli orientamenti sul calcolo delle ammende del 2006). La Commissione ha esaminato le richieste presentate alla luce dei rispettivi rendiconti finanziari degli ultimi anni, delle proiezioni per l'anno in corso e per gli anni futuri, dei parametri che misurano forza finanziaria, redditività, solvibilità e liquidità e delle relazioni con i partner finanziari esterni e con gli azionisti. Dopo avere esaminato tali dati, la Commissione ha concesso una riduzione dell'ammenda a due imprese ed ha respinto una terza richiesta.

Contesto

L'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e l'articolo 53 dell'accordo SEE vietano i cartelli e le altre pratiche commerciali restrittive.

L'indagine della Commissione è cominciata nel giugno 2008 con una serie di ispezioni senza preavviso. La Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nel settembre 2012 e organizzato un'audizione orale nel giugno 2013.

Ulteriori informazioni su questo caso saranno disponibili sul sito web della DG Concorrenza, nel registro pubblico dei casi, con il numero39563, una volta che saranno risolte eventuali questioni legate alla riservatezza. Per ulteriori informazioni sull'azione della Commissione nei confronti dei cartelli, si veda il suo sito sui cartelli.

Azioni di risarcimento dei danni

Le persone o imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale descritto nel presente caso possono adire i tribunali degli Stati membri per chiedere il risarcimento dei danni subiti. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e il regolamento sulle regole di concorrenza n. 1/2003 confermano che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Nel determinare l'importo del risarcimento non è necessario applicare una riduzione per tenere conto delle ammende che la Commissione ha inflitto alle imprese in questione.

In base alla direttiva sul risarcimento dei danni causati dalla violazione del diritto della concorrenza, che gli Stati membri devono recepire nei rispettivi sistemi giuridici entro il 27 dicembre 2016, sarà più facile per le vittime delle pratiche anticoncorrenziali ottenere il risarcimento dei danni. Maggiori informazioni sulle azioni di risarcimento dei danni causati dalla violazione del diritto della concorrenza e una guida pratica su come quantificare i danni, è disponibile qui.

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