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Regno Unito e Unione Europea: i primi cambiamenti da gennaio

Dal primo gennaio, a prescindere dall’accordo appena siglato, il Regno Unito non sarà più parte del mercato unico e lascerà l’unione doganale dell’UE insieme a tutte le politiche dell’Unione europea e agli accordi internazionali. Avrà fine la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali tra il Regno Unito e l’Unione Europea

L’accordo riguarda non solo gli scambi di merci e servizi ma anche un’ampia gamma di altri settori di interesse dell’Unione, quali gli investimenti, la concorrenza, gli aiuti di Stato, la trasparenza fiscale, i trasporti aerei e stradali, l’energia e la sostenibilità, la pesca, la protezione dei dati e il coordinamento in materia di sicurezza sociale.

Esso prevede l’assenza di dazi e contingenti per le merci oggetto di scambi commerciali tra i due Paesi. Per beneficiare di questo trattamento le imprese dovranno provare che i propri prodotti rispettano completamente le regole dell’origine delle merci e ne assumono i requisiti richiesti.

Per facilitare la conformità alle regole sull’origine e ridurre la burocrazia, l’accordo consente alle imprese di autocertificare l’origine delle merci e prevede il cumulo completo, il che significa che le imprese possono tenere conto non solo dei materiali originari utilizzati, ma anche se la lavorazione è avvenuta nel Regno Unito o in Unione Europea.

Come ci si aspettava, è stato accordato il mutuo riconoscimento della qualifica di AEO, esportatore autorizzato; aspetto quest’ultimo che faciliterà di gran lunga le procedure doganali.

L’accordo eviterà gli ostacoli tecnici al commercio, ad es. prevedendo che si possa con autocertificazione dichiarare la conformità regolamentare per i prodotti a basso rischio e agevolazioni per altri prodotti specifici di reciproco interesse, come l’automotive, il vino, i prodotti organici, i prodotti farmaceutici e i prodotti chimici. Tuttavia, tutte le merci del Regno Unito che entrano nell’UE dovranno comunque soddisfare gli elevati standard normativi dell’UE, anche in materia di sicurezza alimentare (ad esempio standard sanitari e fitosanitari) e sicurezza dei prodotti.

Resta fermo che le procedure doganali saranno espletate cosi come anticipato negli ultimi mesi, sebbene con i vantaggi derivanti dalla stipula dell’accordo.

E’ altresì immutata la qualificazione tecnica dell’operazione di scambio che integra un’attività di esportazione verso Paese Terzo e, pertanto, assoggettabile all’art. 8, D.P.R. n. 633/72.

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