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Pacchetto infrazioni di gennaio: la Commissione europea avvia azioni legali anche per l’Italia

Bruxelles, 25 gennaio 2018 – Con le decisioni sui casi d'infrazione adottate questo mese la Commissione europea (di seguito "Commissione") avvia azioni legali nei confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti della politica dell'UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.

Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre ad archiviare 86 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.

Per maggiori informazioni sulla procedura d'infrazione dell'UE si rinvia al testo integrale del MEMO/12/12 [1]. Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il registro delle decisioni sulle procedure di infrazione [2].

 

1. Agricoltura e sviluppo rurale

(Per ulteriori informazioni: Daniel Rosario – tel.: +32 229 56185, Clémence Robin – tel.: +32 229 52509)

Lettere di costituzione in mora

Indicazioni geografiche: la Commissione esorta la BULGARIA ad annullare il quadro nazionale delle indicazioni geografiche

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria in merito alla legge sui marchi industriali e sulle indicazioni geografiche del 1° settembre 1999. La Commissione ritiene che la protezione nazionale delle indicazioni geografiche non sia compatibile con le norme dell'UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari [regolamento (UE) n. 1151/2012 [3]]. Secondo una costante giurisprudenza [C-478/07 [4] (Budvar, 2009) e C-56/16/P [5] (EUIPO/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, 2017)] il regolamento UE prevede un regime di tutela uniforme ed esauriente delle indicazioni geografiche che rientrano nel suo ambito di applicazione. La Bulgaria avrebbe dovuto porre fine a tale sistema nazionale di registrazione a decorrere dalla data di adesione all'UE nel 2007 e avrebbe potuto proteggere le indicazioni geografiche esistenti a livello nazionale soltanto per 12 mesi dalla data di adesione, se durante questo periodo limitato fosse stata presentata una domanda a livello dell'Unione. La Bulgaria dispone di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in caso contrario la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Indicazioni geografiche: la Commissione chiede alla DANIMARCA di far rispettare la protezione della denominazione di origine protetta "Feta"

La Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora alla Danimarca in merito al presunto inadempimento, da parte delle autorità danesi, degli obblighi a norma del regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari [regolamento (UE) n. 1151/2012 [3]]. La Commissione è del parere che la denominazione di origine protetta (DOP) registrata "Feta" sia utilizzata in modo illecito in Danimarca, dove alcune società che producono o importano formaggio bianco lo esportano in paesi terzi con l'etichetta fuorviante "Feta". "Feta [6]" è una DOP registrata dal 2002. L'articolo 13 del regolamento UE protegge i nomi registrati contro diversi tipi di usurpazione, tra i quali figura l'impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che siano comparabili a quelli registrati con tale nome o, in alternativa, per sfruttare la notorietà del nome.

 

2. Mercato unico digitale

(Per ulteriori informazioni: Nathalie Vandystadt – tel.: +32 229 67083, Inga Höglund – tel.: +32 229 50698)

Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea e archiviazioni

Direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga: la Commissione deferisce la BULGARIA e i Paesi Bassi alla Corte e archivia due casi

La Commissione europea ha deciso in data odierna di deferire la Bulgaria e i Paesi Bassi alla Corte di giustizia dell'UE a motivo del ritardo nel recepimento della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga [7] (direttiva 2014/61/UE [8]). Al tempo stesso la Commissione archivia i procedimenti nei confronti dell'Austria e del Lussemburgo, che hanno notificato il pieno recepimento della medesima direttiva. Gli Stati membri avevano l'obbligo di recepire la direttiva nel loro ordinamento interno entro il 1° gennaio 2016. La Commissione invita la Corte a imporre sanzioni pecuniarie di 22 226,40 EUR al giorno per la Bulgaria e di 87 091,20 EUR al giorno per i Paesi Bassi. Nel marzo 2016 sono stati aperti i procedimenti di infrazione nei confronti di tali paesi e nel settembre 2016 [9] è stato inviato un parere motivato. Questi Stati membri non hanno ancora notificato alla Commissione tutte le misure necessarie per recepire la direttiva nell'ordinamento nazionale. Nel luglio 2017 [10] la Commissione ha deciso di deferire il Belgio e la Slovacchia alla Corte di giustizia dell'UE a motivo del ritardo nel recepimento della direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga. Quest'ultima mira ad incentivare la cooperazione intersettoriale e a sfruttare le sinergie (ad esempio nei settori dell'energia, dell'acqua e dei trasporti) a beneficio dei cittadini mediante la creazione di condizioni per il dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi [11] dell'installazione delle reti. Le opere di ingegneria civile, ad esempio gli scavi di strade per la posa della banda larga ad alta velocità, rappresentano fino all'80 % dei costi di installazione delle reti a banda larga. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa [12].

Gestione collettiva dei diritti: la Commissione deferisce la POLONIA alla Corte di giustizia e archivia otto procedimenti

La Commissione europea ha deciso oggi di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell'UE per non avere notificato il pieno recepimento (parziale mancata trasposizione) nell'ordinamento nazionale delle norme dell'UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online (direttiva 2014/26/UE [13]). La Commissione invita la Corte a imporre una sanzione pecuniaria di 87 612,00 EUR al giorno. Gli Stati membri avevano l'obbligo di recepire la direttiva nel loro ordinamento interno entro il 10 aprile 2016. La Commissione ha inoltre deciso di archiviare i procedimenti di infrazione detti "per mancata notifica" nei confronti di otto paesi: Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Francia, Grecia, Lettonia e Portogallodirettiva sulla gestione collettiva dei diritti [14], volta a migliorare il funzionamento di tutti gli organismi di gestione collettiva dei diritti definendo standard comuni in materia di governance, trasparenza e gestione finanziaria, stabilisce anche norme comuni per la concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno. La direttiva è parte essenziale della normativa dell'UE sui diritti d'autore. Tutti gli organismi di gestione collettiva sono tenuti a migliorare i loro standard in materia di governance e trasparenza. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa [15].

 

3. Energia

(Per ulteriori informazioni: Anna-Kaisa Itkonen – tel.: +32 229 56186, Nicole Bockstaller – tel.: +32 229 52589)

Un deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Commissione deferisce la ROMANIA alla Corte per non avere pienamente rispettato la direttiva sulle scorte petrolifere

La Commissione europea ha deciso di deferire la Romania alla Corte di giustizia dell'UE per non avere correttamente attuato e applicato la direttiva sulle scorte petrolifere (direttiva 2009/119/CE del Consiglio). A norma di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il mantenimento e la disponibilità di scorte minime di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di risorse petrolifere all'UE. Il 20 novembre 2015 la Commissione ha ricordato alla Romania gli obblighi che le incombono a norma della direttiva sulle scorte petrolifere, tra cui l'obbligo di porre in essere procedure d'emergenza e un piano di intervento in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento e l'obbligo di assicurare un quadro efficace e trasparente affinché gli operatori possano esercitare il diritto di delega degli obblighi di stoccaggio. La Commissione ha espresso dubbi in merito al divieto stabilito dalla legislazione rumena di utilizzare le scorte di petrolio come garanzie, vale a dire come attività a garanzia di un prestito, poiché ciò potrebbe rendere più difficile per gli operatori economici rispettare l'obbligo di detenere le scorte. Il 18 novembre 2016 la Commissione ha inviato un parere motivato alla Romania, che non aveva fugato tali dubbi. La Commissione ha ora deciso di deferire la Romania alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa [16].

 

Pareri motivati

Mercato interno dell'energia: la Commissione chiede alla BULGARIA di conformarsi pienamente alle direttive del terzo pacchetto energia

La Commissione ha chiesto alla Bulgaria di attuare correttamente la direttiva sull'energia elettrica (direttiva 2009/72/CE [17]) e la direttiva sul gas (direttiva 2009/73/CE [18]). Tali direttive fanno parte del terzo pacchetto energia [19] e contengono disposizioni essenziali per il corretto funzionamento dei mercati dell'energia, comprese le norme sulla separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto di energia dai fornitori e produttori di energia, sul rafforzamento delle autorità nazionali di regolamentazione e sul miglioramento del funzionamento dei mercati al dettaglio a vantaggio dei consumatori. Secondo la valutazione della Commissione, la Bulgaria ha recepito in modo errato numerosi requisiti in materia di separazione, concernenti il modello di separazione proprietaria, il modello di separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione/trasporto indipendenti e i gestori dei sistemi di distribuzione. Inoltre la Bulgaria non ha ancora recepito correttamente le norme sulla connessione alla rete, consentendo ai gestori del sistema di trasporto di gas di rifiutare la connessione adducendo come motivazione la capacità insufficiente del sistema. La Bulgaria dispone di due mesi per ottemperare ai propri obblighi; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Efficienza energetica: la Commissione chiede alla SLOVENIA di conformarsi pienamente alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia

La Commissione ha chiesto alla Slovenia di recepire correttamente nell'ordinamento nazionale tutti i requisiti contenuti nella direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia [20] (direttiva 2010/31/UE [21]). Nell'UE l'edilizia è responsabile del 40 % del consumo energetico e del 36 % delle emissioni di CO2. Il corretto recepimento della direttiva è fondamentale sia per il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima sia per aiutare i consumatori a risparmiare sulle bollette energetiche e ad accrescere il loro livello di comfort. A norma del diritto dell'UE, gli Stati membri devono fissare ed applicare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti, garantire la certificazione della prestazione energetica degli edifici e prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a garantire che tutti gli edifici di nuova costruzione siano "a energia quasi zero [22]" a partire dal 2021. Secondo la valutazione della Commissione non tutti i requisiti previsti dalla direttiva sono stati soddisfatti. In particolare la legislazione nazionale non garantisce ancora l'affissione dell'attestato di prestazione energetica negli edifici abitualmente frequentati dal pubblico, come invece prescritto. La Slovenia dispone di due mesi per ottemperare ai propri obblighi; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

4. Ambiente

(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Valutazione dell'impatto ambientale: la Commissione deferisce nuovamente l'IRLANDA alla Corte e propone sanzioni pecuniarie

La Commissione europea deferisce nuovamente l'Irlanda alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata esecuzione di parte della sentenza della Corte del 3 luglio 2008 (causa C-215/06 [23], Commissione/Irlanda), non avendo l'Irlanda effettuato una valutazione dell'impatto ambientale per la centrale eolica di Derrybrien, nella contea di Galway. Sebbene la costruzione della centrale eolica di Derrybrien risalga già a più di 13 anni fa, non è stata effettuata alcuna reale valutazione d'impatto, come invece previsto dalle norme dell'UE al fine di valutare l'impatto di determinati progetti pubblici e privati sull'ambiente, prima che sia autorizzato l'avvio della costruzione. Le dimensioni del parco eolico e la sua ubicazione in una zona collinare sensibile della brughiera fanno sì che il funzionamento della centrale continui ad avere un impatto a livello locale. Il sito potrebbe ancora beneficiare di misure di mitigazione e interventi di bonifica, che però potranno essere individuati soltanto in seguito a una valutazione dell'impatto ambientale. L'Irlanda deve pertanto garantire che tale valutazione venga effettuata. Il 3 luglio 2008 la Corte di giustizia dell'UE ha statuito, tra l'altro, che l'Irlanda aveva omesso di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale per questa centrale eolica con 70 turbine (la più grande in Irlanda e, al momento della sentenza, una delle principali nell'UE). La sua costruzione ha comportato l'eliminazione di ampie zone di foreste e l'estrazione di torba fino a una profondità di 5,5 metri in cima alla montagna Cashlaundrumlahan, provocando nell'ottobre 2003 uno smottamento di terreno le cui conseguenze sull'ambiente sono state devastanti. La Commissione chiede alla Corte di giustizia dell'UE di imporre il pagamento di una somma forfettaria minima pari a 1 685 000,00 EUR (1 343,20 EUR al giorno). La Commissione propone inoltre di applicare una penale giornaliera pari a 12 264,00 EUR qualora la piena conformità non sia raggiunta entro la data in cui la Corte emette la sentenza. La decisione finale in merito alle sanzioni spetta alla Corte di giustizia dell'UE. La decisione finale in merito alle sanzioni spetta alla Corte di giustizia dell'UE. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa [24].

La Commissione deferisce il PORTOGALLO alla Corte per essere venuto meno all'obbligo di proteggere adeguatamente gli habitat naturali e le specie

La Commissione europea deferisce il Portogallo alla Corte di giustizia dell'UE per non aver designato zone speciali di conservazione (ZSC) per la protezione delle specie e degli habitat naturali inclusi nella rete Natura 2000 e per non aver adottato le necessarie misure di conservazione per i siti interessati. Il Portogallo aveva l'obbligo di designare sette ZSC nella regione atlantica entro il 7 dicembre 2010 e 54 ZSC nella regione mediterranea entro il 19 luglio 2012. Inoltre il Portogallo non ha adottato le necessarie misure di conservazione al fine di mantenere o ripristinare le specie e gli habitat protetti nei suddetti siti. Le attuali misure, adottate nel quadro del piano settoriale Natura 2000 del Portogallo (PSRN2000) e di altri piani settoriali e speciali [ad esempio i piani di sviluppo rurale (PRODER) e i piani comunali], non sono sufficientemente esaurienti e precise da consentire un adeguato livello di protezione e la designazione delle ZSC. Come riconosciuto dal Portogallo, la designazione delle ZSC richiede una prima mappatura degli habitat naturali e delle specie nonché l'adozione di piani di gestione per ciascun sito. La Commissione ha ripetutamente esortato il Portogallo ad assolvere i propri obblighi. Nel febbraio 2015 è stata inviata una lettera di costituzione in mora, seguita da un parere motivato nel maggio 2016 [25]. A tutt'oggi il Portogallo non è stato in grado di rispettare i propri impegni in merito alla designazione delle ZSC e all'adozione di misure di conservazione. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa [26].

 

Pareri motivati

Impatto ambientale: la Commissione esorta il BELGIO e la GRECIA a recepire pienamente le nuove norme dell'UE nei rispettivi ordinamenti nazionali

La Commissione europea sollecita il Belgio e la Grecia ad adeguare le rispettive legislazioni nazionali per tenere conto delle modifiche introdotte dalla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale [27] (direttiva 2014/52/UE [28]). La direttiva è volta ad assicurare che i progetti che potrebbero avere un effetto rilevante sull'ambiente siano adeguatamente valutati prima di essere approvati. Nel luglio 2017 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al Belgio e alla Grecia. Nella sua risposta ilBelgio ha dichiarato che le disposizioni mancanti non sono state ancora pienamente integrate. Per quanto riguarda la Grecia, sono in corso di elaborazione disposizioni legislative che dovranno recepire la direttiva in tutti i suoi elementi. Dal momento che il Belgio e la Grecia non hanno ancora pienamente recepito le norme dell'UE nelle rispettive legislazioni nazionali, la Commissione invia loro un parere motivato. Entrambi i paesi dispongono di due mesi per ottemperare ai propri obblighi; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Acqua: la Commissione esorta l'IRLANDA a conformarsi alle norme dell'UE sull'acqua

La Commissione chiede all'Irlanda di conformarsi all'obbligo di elaborare un secondo ciclo di piani [29] di gestione dei bacini idrografici a norma della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE [30]). Tali piani sono destinati a fornire una panoramica generale dei principali problemi per ciascun distretto idrografico e dovrebbero includere le misure specifiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti. A tutt'oggi l'Irlanda non ha adottato, pubblicato o comunicato alla Commissione il riesame e l'aggiornamento del suo primo piano di gestione dei bacini idrografici, previsti entro il 22 ottobre 2015 per tutti i sette distretti idrografici. Nell'aprile 2017 la Commissione ha pertanto inviato all'Irlanda una lettera di costituzione in mora e ora invia un parere motivato. L'Irlanda dispone di due mesi per ottemperare ai propri obblighi; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Acqua: la Commissione chiede alla SPAGNA di rispettare le norme dell'UE sui rifiuti di estrazione e sull'acqua

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Spagna a motivo delle preoccupazioni riguardanti il trattamento delle scorie saline a Súria e Sallent. La Commissione è del parere che le autorità regionali debbano garantire che le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione rispettino pienamente la direttiva sui rifiuti delle industrie estrattive (direttiva 2006/21/CE [31]) e attuare le misure necessarie al miglioramento della qualità dell'acqua nel bacino del fiume Llobregat, come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE [30]). La situazione attuale continua a provocare gravi problemi ambientali derivanti dall'estrazione del carbonato di potassio. Le autorità spagnole dispongono di due mesi di tempo per rispondere. In caso di risposta insoddisfacente, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Acqua: la Commissione esorta la Svezia a modificare la propria legislazione sull'acqua

La Commissione ha deciso in data odierna di inviare un parere motivato alla Svezia, a motivo dei diversi casi di non conformità e delle carenze che ancora caratterizzano il recepimento della direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE [30]) nell'ordinamento svedese. Queste criticità riguardano la mancata considerazione del recupero dei costi per le attività che hanno un probabile impatto sulla qualità delle acque. L'attuale legislazione svedese non ritiene inoltre che l'obbligo di evitare il deterioramento delle acque sia pertinente ai fini dell'autorizzazione di progetti quali le centrali idroelettriche. Su quest'ultimo punto la Svezia sta elaborando una nuova normativa, che però non è stata ancora adottata. Di conseguenza la Commissione invia un parere motivato e concede alla Svezia due mesi per reagire. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

Rumore: la Commissione esorta l'ITALIA ad adottare mappe acustiche e piani di azione relativi al rumore ambientale

La Commissione esorta l'Italia a rispettare le disposizioni fondamentali della direttiva sul rumore (direttiva 2002/49/CE [32]). Il rumore ambientale, causato dal traffico stradale, ferroviario e aeroportuale, è la seconda causa di decessi prematuri dopo l'inquinamento atmosferico. La direttiva prevede che gli Stati membri adottino mappe acustiche che rappresentino l'esposizione acustica nei maggiori agglomerati, lungo gli assi stradali e ferroviari principali e in prossimità degli aeroporti più importanti. Tali mappe costituiscono quindi la base per definire misure antirumore nei piani di azione. Poiché l'Italia non ha comunicato tutte le informazioni richieste dalla Commissione europea, quest'ultima ha inviato una prima lettera di costituzione in mora nell'aprile 2013. Vista la mancanza di progressi, nel febbraio 2016 la Commissione ha inviato una seconda lettera di costituzione in mora. Dal momento che mancano ancora mappe strategiche per 17 agglomerati e 22 strade e che devono ancora essere adottati piani d'azione per 32 agglomerati, 858 strade e un importante asse ferroviario, la Commissione invia ora un parere motivato. L'Italia dispone di due mesi per rispondere; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Lettere di costituzione in mora

Biodiversità: l'UE esorta 9 Stati membri ad attuare le norme dell'Unione in materia di utilizzo delle risorse genetiche

La Commissione è in procinto di inviare una lettera di costituzione in mora ad Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Grecia, Irlanda, Italia e Lettonia. La Commissione ritiene che questi 9 Stati membri abbiano omesso di designare le autorità competenti responsabili dell'applicazione delle norme che riguardano gli utilizzatori e che risultano dal protocollo di Nagoya relativo all'accesso alle risorse genetiche ["accesso dell'UE e ripartizione dei benefici [33]", regolamento (UE) n. 511/2014 [34]). Ciascuno Stato membro dovrebbe designare una o più autorità competenti responsabili dell'applicazione del suddetto regolamento sull'accesso alle risorse genetiche. Gli Stati membri devono anche stabilire norme che prevedano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, applicabili in caso di violazione del regolamento in questione. La biodiversità su scala mondiale è protetta dalla convenzione internazionale sulla diversità biologica [35] e dal relativo protocollo di Nagoya [36]. Il regolamento allinea la legislazione dell'UE a tali obblighi internazionali. Le norme dell'UE stabiliscono inoltre un quadro affinché i ricercatori e le imprese possano accedere alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali dell'UE ad esse associate e utilizzarle. Poiché i suddetti Stati membri non hanno fornito alla Commissione le informazioni relative a una serie di disposizioni di esecuzione, la Commissione ha inviato loro una lettera di costituzione in mora. Detti paesi dispongono di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in caso contrario la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Acqua: la Commissione esorta la POLONIA a conformarsi alla legislazione dell'UE sul trattamento delle acque reflue urbane

La Commissione ha deciso quest'oggi di inviare una lettera di costituzione in mora alla Polonia chiedendole di assicurarsi che le acque reflue urbane siano adeguatamente raccolte e trattate. Secondo quanto previsto dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE del Consiglio [37]), gli Stati membri sono tenuti ad assicurarsi che tutti gli agglomerati con una popolazione superiore a 2 000 abitanti raccolgano e trattino in modo adeguato le proprie acque reflue urbane. Tutti gli agglomerati della Polonia avrebbero dovuto essere conformi entro il 31 dicembre 2015. Nonostante l'impegno della Polonia e il sostegno finanziario concesso dall'UE a titolo della politica di coesione, le carenze a livello di conformità rimangono profonde. La Polonia dispone di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in caso contrario la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

Impatto ambientale: la Commissione esorta la POLONIA a conformarsi pienamente alle norme dell'UE

La Commissione esorta la Polonia a conformarsi alla legislazione dell'UE sulla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (direttiva 2011/92/UE [38]). La direttiva prevede un ampio accesso alla giustizia e ai processi decisionali in materia ambientale, che sono anche oggetto di partecipazione del pubblico. Per alcuni progetti la Polonia non consente alle organizzazioni ambientaliste di adire un tribunale affinché pronunci un provvedimento provvisorio o contesti un'autorizzazione definitiva per non conformità alle norme dell'UE. Inoltre per alcuni progetti infrastrutturali, ad esempio progetti di costruzione di strade o di aeroporti, gli effetti del controllo giurisdizionale sono limitati. La questione è nota alle autorità polacche, che devono modificare la normativa interna di recepimento della direttiva al fine di risolvere il problema. Tuttavia, poiché la questione rimane irrisolta, la Commissione invia una nuova lettera di costituzione in mora alle autorità polacche. La Polonia dispone di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in caso contrario la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

5. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali

(Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Letizia Lupini – tel.: +32 229 51958)

Pareri motivati

Servizi finanziari: la Commissione chiede agli Stati membri di applicare le norme dell'UE sui mercati finanziari

La Commissione europea ha chiesto in data odierna a Bulgaria, Croazia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia di attuare pienamente la direttiva riveduta sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID II, direttiva 2014/65/UE [39]) nei rispettivi ordinamenti nazionali. La direttiva è stata adottata, insieme al regolamento MiFIR [regolamento (UE) n. 600/2014 [40]], in risposta alla crisi finanziaria al fine di contribuire a instaurare, a livello di UE, mercati finanziari più trasparenti, competitivi e integrati, nonché di ridurre gli scambi sui mercati non regolamentati, assicurare agli investitori e ai consumatori una maggiore protezione e, in definitiva, incrementare la stabilità finanziaria. La direttiva armonizza il regime di regolamentazione dell'UE per quanto riguarda i requisiti organizzativi delle imprese di investimento, dei mercati regolamentati, dei mercati delle piccole e medie imprese e dei servizi di comunicazione dati. Essa stabilisce inoltre norme di comportamento armonizzate per i servizi di investimento, inclusi gli incentivi, gli obblighi di comunicazione e le disposizioni per la governance dei prodotti. Benché il termine inizialmente fissato per il recepimento della direttiva fosse stato prorogato di un anno, dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017, i suddetti Stati membri non hanno recepito, in tutto o in parte, le norme nei rispettivi ordinamenti nazionali. In questo contesto la Commissione ha altresì chiesto a Bulgaria, Croazia, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia e Spagna di attuare pienamente la direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione [41], del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE (o MiFID II) per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari. Se le misure intese a dare piena attuazione alle suddette direttive non saranno comunicate entro due mesi, la Commissione potrà decidere di deferire gli Stati membri in questione alla Corte di giustizia dell'UE.

Servizi finanziari: la Commissione chiede alla SPAGNA di applicare le norme prudenziali dell'UE per le banche e le imprese di investimento

La Commissione europea ha chiesto oggi alla Spagna di dare piena attuazione alla direttiva sui requisiti patrimoniali (direttiva 2013/36/UE [42]). Insieme al regolamento sui requisiti patrimoniali [regolamento (UE) n. 575/2013 [43]], la direttiva definisce i requisiti prudenziali che si applicano agli enti creditizi e alle imprese di investimento nell'UE, stabilendo norme relative all'importo del capitale di cui gli enti devono disporre per coprire le perdite potenziali dovute ai rischi cui sono esposti. La direttiva fissa inoltre norme concernenti il rilascio di autorizzazioni e la vigilanza sugli enti, la cooperazione in materia di vigilanza, la gestione del rischio, il governo societario (comprese le remunerazioni) e le riserve di capitale. Gli Stati membri avevano l'obbligo di recepire la direttiva nel loro ordinamento interno entro il 31 dicembre 2013. Ad oggi la Spagna non ha attuato pienamente tali norme dell'UE e nella legislazione nazionale mancano ancora alcune disposizioni riguardanti principalmente la discrezionalità delle autorità nazionali competenti e le sanzioni amministrative o le altre misure applicabili nei confronti degli enti dichiarati responsabili di gravi violazioni delle disposizioni antiriciclaggio. Le suddette norme comprendono anche meccanismi di segnalazione delle violazioni e regole sull'integrità e sull'indipendenza dei membri dell'organo di amministrazione. Se le misure intese a dare piena attuazione alla direttiva non saranno comunicate entro due mesi, la Commissione potrà decidere di deferire la Spagna alla Corte di giustizia dell'UE.

Servizi finanziari: la Commissione chiede alla SPAGNA di garantire la corretta applicazione delle norme dell'UE sui fondi di investimento

La Commissione ha chiesto alla Spagna di allineare la propria legislazione nazionale alla normativa europea relativa alla direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (direttiva 2014/91/UE [44]). I fondi OICVM sono strumenti di investimento costituiti con il solo scopo di raccogliere attivi dagli investitori per poi reinvestirli in un insieme diversificato di attività. Scopo della direttiva è stabilire norme comuni per il funzionamento dei fondi OICVM negli Stati membri. L'assenza di una corretta attuazione della direttiva in questione rischia pertanto di ridurre la protezione degli investitori sul mercato dei fondi di investimento al dettaglio. In particolare la Commissione chiede alla Spagna di porre in essere disposizioni che chiariscano le politiche retributive dei gestori dei fondi OICVM e procedure relative alle violazioni delle norme stabilite dalla direttiva. Se le autorità nazionali non risponderanno in maniera soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

Archiviazioni

Assicurazione: la Commissione archivia 4 procedimenti a seguito del recepimento da parte degli Stati membri delle norme sull'assicurazione e sulla riassicurazione

La Commissione europea accoglie con favore il recepimento da parte di CiproIrlandaPortogallo e Lettonia, nei rispettivi ordinamenti nazionali, delle norme in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II,direttiva 2009/138/UE [45], e Omnibus II, direttiva 2014/51/UE [46]). La direttiva Solvibilità II, che offre un quadro prudenziale basato sul rischio per la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, mira a proteggere i contraenti e i beneficiari garantendo la solidità finanziaria delle imprese di assicurazione. La Commissione ha deciso in data odierna di archiviare i procedimenti di infrazione avviati per questi Stati membri nel maggio 2015.

Servizi finanziari: la Commissione archivia un procedimento a seguito del recepimento da parte della POLONIA delle norme dell'UE sui gestori di fondi di investimento alternativi

La Commissione accoglie con favore il recepimento da parte della Polonia della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA, direttiva 2011/61/UE [47]). La direttiva riguarda i gestori di piani di investimento alternativi destinati agli investitori professionali. I fondi di investimento alternativi comprendono i fondi speculativi (hedge funds), i fondi di investimento in capitali privati, i fondi immobiliari e un'ampia gamma di altri tipi di fondi istituzionali. La Commissione ha deciso in data odierna di archiviare i procedimenti di infrazione avviati nei confronti della Polonia nel novembre 2014 [48].

 

6. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI

(Per ulteriori informazioni: Lucia Caudet – tel.: +32 229 56182, Maud Noyon – tel.: +32 229 80379)

Lettere di costituzione in mora

Appalti pubblici: la Commissione invita l'AUSTRIA a eliminare le restrizioni di accesso a procedure di ricorso efficaci per gli operatori economici

Oggi la Commissione ha deciso di inviare all'Austria una lettera di costituzione in mora riguardante le restrizioni di accesso a procedure di ricorso efficaci in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici per gli operatori economici. Le pratiche attuali in Bassa Austria obbligano le società a riferirsi all'organo di conciliazione prima di poter ricorrere contro una decisione adottata da un'amministrazione aggiudicatrice. La normativa austriaca impedisce inoltre al ricorrente di chiedere provvedimenti provvisori efficaci durante la procedura di conciliazione e consente alle amministrazioni aggiudicatrici di concludere il contratto dopo quattro settimane, anche se non è stata raggiunta una soluzione. La Commissione ritiene che tali pratiche siano in contrasto con le norme dell'UE relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (direttiva sulla procedure di ricorso, direttiva 89/665/CEE del Consiglio [49]). L'Austria dispone ora di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in caso contrario la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato all'Austria.

Appalti pubblici nel settore della difesa: la Commissione avvia procedure di infrazione nei confronti di 5 Stati membri

Dall'inizio del suo mandato la Commissione Juncker si è impegnata per costruire un'Europa forte, in grado di difendere e proteggere i suoi cittadini sul suo territorio e all'estero. Quest'ambizione non può diventare realtà senza mettere in comune gli investimenti nel settore della difesa e senza rafforzare le condizioni per un mercato della difesa aperto e competitivo in Europa. In tale contesto e come annunciato nel piano d'azione europeo in materia di difesa [50] la Commissione europea garantisce l'efficace applicazione delle norme sugli appalti per la difesa al fine di aiutare le imprese a operare a livello transfrontaliero e coadiuvare gli Stati membri nell'ottenere le offerte economicamente più vantaggiose. La Commissione ha deciso oggi di inviare lettere di costituzione in mora aDanimarca, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo per la mancata o l'incorretta applicazione delle norme dell'UE in materia di appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza. Le procedure di infrazione avviate oggi riguardano: l'aggiudicazione diretta da parte di Italia, Polonia e Portogallo di una serie di contratti nel settore della difesa a fornitori nazionali, in violazione della direttiva sugli appalti pubblici nel settore della difesa. Ai sensi della direttiva, salvo eccezioni rigorosamente delimitate, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad aggiudicare i contratti mediante una delle procedure di aggiudicazione degli appalti di cui all'articolo 25 della direttiva 2009/81/CE [51] e a rendere note le loro intenzioni mediante la pubblicazione di un bando di gara nella base dati Tenders Electronic Daily (TED). Nel caso della Danimarca e dei Paesi Bassi, secondo la Commissione desta preoccupazione il fatto che i due paesi abbiano imposto ai fornitori esteri obblighi di compensazione ingiustificati quando acquistano materiale di difesa da questi ultimi. Gli obblighi di compensazione sono misure restrittive che ostacolano la libera circolazione delle merci e dei servizi e sono incompatibili con il trattato UE e con il corretto recepimento e la corretta applicazione della direttiva. Gli Stati membri dispongono ora di due mesi di tempo per replicare alle argomentazioni addotte dalla Commissione. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa [52].

 

7. Giustizia, consumatori e parità di genere

(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – tel.: +32 229 62253, Melanie Voin – tel.: +32 229 58659)

Pareri motivati

Giustizia penale: la Commissione esorta 4 Stati membri a recepire le norme volte a facilitare lo scambio di prove all'interno dell'UE

In data odierna la Commissione europea ha inviato un parere motivato a Austria, Bulgaria, Lussemburgo e Spagna per il mancato recepimento nei loro ordinamenti interni delle norme dell'UE relative all'ordine europeo di indagine penale (direttiva 2014/41/UE [53]). In base al principio di riconoscimento reciproco, la direttiva impone agli Stati membri di riconoscere ed eseguire la richiesta di prove di un altro Stato membro allo stesso modo e secondo le stesse modalità applicate alle richieste provenienti dalle proprie autorità nazionali. Ciò consente di aumentare la rapidità e l'efficacia della lotta contro la criminalità e il terrorismo a livello europeo. Gli Stati membri erano tenuti a recepire nel proprio ordinamento interno le norme dell'UE relative all'ordine europeo di indagine penale entro il 22 maggio 2017. La Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora ai suddetti Stati membri nel luglio 2017. Se le autorità degli Stati membri interessati non si attiveranno entro due mesi, la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell'UE.

Diritti procedurali: la Commissione invita la BULGARIA ad applicare la legislazione dell'UE sul diritto di avvalersi di un difensore

La Commissione ha emesso un parere motivato invitando la Bulgaria a comunicare informazioni sulle modalità di recepimento nel suo ordinamento interno della direttiva sul diritto di avvalersi di un difensore nei procedimenti penali (direttiva 2013/48/UE [54]). Nell'UE chiunque sia sospettato di un reato ha il diritto fondamentale a un processo equo e alla difesa. La direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore contribuisce a garantire questo diritto fondamentale. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita nell'ordinamento nazionale entro il 27 novembre 2016. La Commissione aveva inviato una lettera di costituzione in mora alla Bulgaria nel gennaio 2017. Fino ad oggi la Bulgaria non ha comunicato alla Commissione le norme nazionali di recepimento di questa normativa UE. La Commissione ha deciso pertanto di inviare un parere motivato alla Bulgaria. Se la Bulgaria non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

la Commissione esorta la FINLANDIA ad attuare correttamente le norme dell'UE in materia di pratiche commerciali sleali

La Commissione esorta la Finlandia a intervenire rapidamente per garantire che la legislazione dell'UE sulle pratiche commerciali sleali (direttiva 2005/29/CE [55]) sia recepita correttamente nel suo ordinamento interno. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali protegge i consumatori dalle pratiche commerciali sleali e garantisce che non siano indotti in errore o esposti ad un marketing aggressivo. Secondo tali norme gli operatori sono tenuti a standard professionali elevati nelle loro pratiche commerciali nei confronti dei consumatori. La Commissione ha inviato alla Finlandia lettere di costituzione in mora riguardanti diversi aspetti della direttiva nell'aprile 2014 e nel marzo 2015. Tuttavia rimane un problema: la presentazione di contenuti sponsorizzati nei media senza precisare che essi sono stati pagati da un operatore commerciale deve essere definita chiaramente come pratica vietata. Ciò non avviene nel diritto finlandese e la Finlandia non ha fornito una spiegazione soddisfacente di tale omissione. La Commissione ha deciso pertanto di inviare un parere motivato alla Finlandia. Se la Finlandia non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà deferire la questione alla Corte di giustizia dell'UE.

Diritti dei cittadini: la Commissione invita la LITUANIA a garantire pari diritti ai cittadini dell'UE di aderire a un partito politico

La Commissione ha emesso un parere motivato invitando la Lituania a garantire che l'ordinamento interno rispetti i diritti politici dei cittadini dell'UE. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (articoli 20 e 22 del TFUE [56]) conferisce ai cittadini dell'UE il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e del Parlamento europeo nel paese dell'UE in cui sono residenti, alle stesse condizioni dei cittadini di tali Stati membri. La normativa lituana non consente attualmente ai cittadini di altri paesi dell'UE residenti in Lituania di aderire a un partito politico alle stesse condizioni dei cittadini lituani. Vi è una chiara discriminazione nei confronti dei cittadini di altri Stati membri dell'UE, in particolare di quelli che sono residenti da meno di cinque anni in Lituania o la cui residenza è stata interrotta. Nell'ambito delle iniziative volte a promuovere i diritti di cittadinanza dell'UE, la Commissione invita le autorità lituane a intervenire e ha deciso di inviare alla Lituania un parere motivato. Se le autorità lituane non si attiveranno entro due mesi, la questione potrà essere deferita alla Corte di giustizia dell'UE. La Commissione auspica che tale problema possa essere risolto prima delle prossime elezioni comunali che avranno luogo nel febbraio del 2019 in modo da consentire a tutti i cittadini dell'UE residenti in Lituania di partecipare alla sua vita democratica.

 

8. Affari marittimi e pesca

(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Iris Petsa – tel.: +32 229 93321)

Parere motivato

Conservazione delle risorse biologiche marine: la Commissione invita il PORTOGALLO a rispettare la competenza esclusiva dell'Unione nell'ambito della politica comune della pesca

Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al Portogallo a causa del mancato rispetto dell'esclusiva competenza interna ed esterna dell'UE per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine. Nel quadro della politica comune della pesca l'UE ha la competenza esclusiva nel settore della conservazione delle risorse biologiche marine (articolo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE [56]). I poteri assegnati all'UE a livello interno conferiscono inoltre all'UE la competenza esclusiva di assumere impegni internazionali con altri Stati e/o organizzazioni internazionali ai fini della conservazione delle risorse biologiche marine. Le iniziative intraprese dal Portogallo nei confronti della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) e del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) sono in violazione della competenza esclusiva dell'UE. Tali iniziative sono state intraprese nell'ambito di un processo già in corso in sede NEAFC, avviato con il pieno sostegno dell'UE e inteso a prevenire impatti significativi sugli ecosistemi marini vulnerabili a causa delle attività di pesca di fondo. La Commissione è del parere che tale approccio violi il diritto dell'UE. Se il Portogallo non risponde in maniera soddisfacente entro due mesi, la Commissione potrà deferire il caso alla Corte di giustizia dell'UE.

 

9. Mobilità e trasporti

(Per ulteriori informazioni: Enrico Brivio – tel.: +32 229 56172, Alexis Perier – tel.: +32 229 69143)

Deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Trasporto sostenibile: la Commissione deferisce MALTA e ROMANIA alla Corte di giustizia per non aver attuato le norme dell'UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi

Oggi la Commissione europea ha deciso di deferire Malta e Romania alla Corte di giustizia dell'UE per la mancata notifica dei propri quadri strategici nazionali ai sensi della direttiva 2014/94/UE [57] sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. I quadri strategici nazionali costituiscono il principale strumento per garantire la realizzazione in modo coordinato di una sufficiente infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale e idrogeno. L'istituzione di tali quadri contribuisce inoltre a evitare la frammentazione del mercato interno grazie a un'introduzione coordinata dei combustibili alternativi. Gli Stati membri avrebbero dovuto notificare alla Commissione i propri quadri strategici nazionali entro il 18 novembre 2016. Finora Malta e Romania non hanno ancora provveduto a tale notifica, nonostante la Commissione abbia inviato una lettera di costituzione in mora e un parere motivato rispettivamente il 15 febbraio e il 13 luglio 2017 [58]. È indispensabile accelerare la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi al fine di conseguire una mobilità pulita e competitiva per tutti gli europei, come annunciato dalla Commissione nel "pacchetto mobilità pulita [59]" adottato nel novembre 2017. Per ulteriori informazioni si rinvia al testo integrale del comunicato stampa [60].

 

Pareri motivati

Controllo tecnico: la Commissione esorta gli Stati membri a recepire le nuove norme in materia di controlli tecnici sui veicoli al fine di migliorare la sicurezza stradale

Oggi la Commissione ha chiesto a 6 Stati membri di recepire integralmente il "pacchetto controlli tecnici [61]", adottato nel 2014, volto a migliorare il controllo tecnico dei veicoli nell'UE e di conseguenza la sicurezza stradale. Il pacchetto è composto da tre direttive UE che gli Stati membri devono recepire entro il 20 maggio 2017. Tuttavia CiproRepubblica cecaGermaniaIrlandaRomania eSlovacchia non hanno ancora recepito, o hanno recepito solo parzialmente, tali direttive. In primo luogo, Repubblica ceca, Romania e Slovacchia non hanno adottato, pubblicato e comunicato alla Commissione le misure nazionali di recepimento delle norme aggiornate sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (direttiva 2014/45/UE [62]). La direttiva si applica alle autovetture, ai veicoli pesanti, agli autobus, ai rimorchi pesanti, ai motocicli e ai trattori veloci e definisce gli elementi da verificare in sede di controllo tecnico, i metodi, i difetti e la loro valutazione. La direttiva introduce inoltre requisiti minimi per gli impianti di prova, la formazione degli ispettori e degli organismi di controllo.In secondo luogo, Cipro, Irlanda e Slovacchia non hanno adottato, pubblicato e comunicato alla Commissione le misure nazionali di recepimento delle norme aggiornate relative ai documenti di immatricolazione dei veicoli (direttiva 2014/46/UE [63]). La presente direttiva obbliga gli Stati membri a istituire registri elettronici dei veicoli con contenuto armonizzato e definisce la procedura da seguire nei casi di non superamento del controllo tecnico periodico. Infine Repubblica ceca, Germania, Irlanda e Slovacchia non hanno adottato, pubblicato e comunicato alla Commissione le misure nazionali di recepimento delle norme aggiornate sui controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali (direttiva 2014/47/UE [64]). La direttiva stabilisce norme comuni per il controllo tecnico su strada dei veicoli pesanti, degli autobus, dei rimorchi pesanti e dei trattori ad alta velocità. La Commissione ha trasmesso queste richieste sotto forma di pareri motivati. Tutti gli Stati membri interessati hanno ora due mesi di tempo per rispondere; in caso contrario la Commissione può decidere di deferirli alla Corte di giustizia dell'UE.

Trasporto su strada: la Commissione invita 3 Stati membri ad applicare le norme dell'UE relative alle dimensioni massime e ai pesi massimi di taluni veicoli stradali

Oggi la Commissione ha chiesto a Cipro, Repubblica ceca e Romania di comunicare le misure nazionali di attuazione delle norme europee aggiornate relative alle dimensioni massime e ai pesi massimi di taluni veicoli stradali [direttiva (UE) 2015/719 [65]]. Tali norme, che riguardano il traffico internazionale, sono determinanti per il funzionamento del mercato interno e la libera circolazione delle merci in Europa. La direttiva introduce, tra l'altro, deroghe per i veicoli commerciali pesanti con prestazioni aerodinamiche migliorate oppure alimentati con carburanti alternativi. Ciò rappresenta un incentivo per l'uso di veicoli più puliti, che possono essere più lunghi o più pesanti di quelli convenzionali. La direttiva avrebbe dovuto essere attuata dagli Stati membri entro il 7 maggio 2017. Tutti gli Stati membri interessati dispongono ora di due mesi di tempo per notificare alla Commissione tutte le misure adottate per garantire la piena attuazione della direttiva; in caso contrario la Commissione può deferire tali casi alla Corte di giustizia dell'UE.

Lettere di costituzione in mora

Navigazione interna: la Commissione invita il BELGIO a conformarsi alle norme dell'UE in materia di noleggio e di formazione dei prezzi

La Commissione ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora al Belgio relativa all'incompatibilità delle prescrizioni nazionali in materia di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti per via navigabile con il diritto dell'UE (direttiva 96/75/CE del Consiglio [66]). La direttiva stabilisce che i contratti relativi ai trasporti internazionali e nazionali sono liberamente stipulati tra le parti interessate e i prezzi liberamente negoziati. Il Belgio dispone ora di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in caso contrario la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

 

10. Fiscalità e unione doganale

(Per ulteriori informazioni: Vanessa Mock – tel.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough – tel.: +32 229 87183)

Parere motivato

Fiscalità: la Commissione chiede all'ITALIA di abolire le restrizioni alla libera circolazione dei capitali per quanto riguarda gli investimenti immobiliari

In data odierna la Commissione europea ha deciso di inviare un parere motivato all'