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Strasburgo,Unione bancaria più solida

Strasburgo,  24 novembre 2015 – Ieri  la Commissione ha proposto un sistema di assicurazione dei depositi bancari per la zona euro e ha delineato ulteriori misure da attuare in parallelo per ridurre i rischi residui nel settore bancario.

© European Union 2015

La recente crisi ha dimostrato che i forti shock economici e finanziari possono minare la fiducia nel sistema bancario. L'Unione bancaria è stata istituita per rafforzare la fiducia nelle banche partecipanti: un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) potenzierà l'Unione bancaria, la protezione dei titolari di depositi bancari e la stabilità finanziaria, oltre ad allentare ulteriormente il legame fra banche e emittenti sovrani.

Le misure  di ieri  fanno parte delle azioni indicate nella relazione dei cinque presidenti [1] per rafforzare l'Unione economica e monetaria dell'UE. La proposta legislativa della Commissione garantirà i depositi dei cittadini a livello della zona euro. La proposta è accompagnata da una comunicazione che definisce altre misure volte a ridurre ulteriormente i rischi residui nel settore bancario parallelamente ai lavori sulla proposta relativa all'EDIS.

Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per l'euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "Il completamento dell'Unione bancaria è di fondamentale importanza per garantire la resilienza e la prosperità dell'Unione economica e monetaria. La proposta della Commissione relativa a un sistema europeo di assicurazione dei depositi si basa sui sistemi nazionali di garanzia dei depositi; il nuovo sistema sarà accessibile solo a condizione che le norme concordate siano state applicate integralmente. Parallelamente, dobbiamo adottare ulteriori misure per ridurre i rischi nel sistema bancario. Dobbiamo allentare il legame fra banche e emittenti sovrani e mettere in pratica le norme concordate, secondo le quali i contribuenti non dovrebbero essere in prima linea per sostenere i costi derivanti dai dissesti bancari."

Il Commissario Jonathan Hill, responsabile per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "La crisi ha evidenziato le carenze esistenti nell'architettura globale della moneta unica. Da allora abbiamo istituito un'autorità di vigilanza unica e un'autorità di risoluzione unica. Ora dobbiamo prendere misure finalizzate all'istituzione di un sistema unico di assicurazione dei depositi, procedendo in maniera graduale e assicurandoci che la riduzione dei rischi vada di pari passo con la loro condivisione. Questo è il risultato che intendiamo raggiungere."

Il sistema si svilupperà gradualmente in tre fasi. La prima consisterà in una riassicurazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi (DGS) seguita, dopo tre anni, da un sistema di coassicurazione con un progressivo aumento del contributo dell'EDIS. Come fase finale, nel 2024 si dovrebbe arrivare a un sistema europeo di assicurazione dei depositi a pieno titolo. Il sistema comprende una serie di solide salvaguardie contro l'"azzardo morale" e l'uso inappropriato, per incentivare i sistemi nazionali a gestire in modo prudente i loro rischi potenziali. In particolare, i sistemi nazionali potranno accedere all'EDIS solo se rispettano pienamente la normativa pertinente dell'UE.

Punti principali

Il sistema europeo di assicurazione dei depositi avrà le seguenti caratteristiche:

—      si baserà sul sistema esistente, costituito da sistemi nazionali di garanzia dei depositi istituiti conformemente alle norme europee; i singoli depositanti continueranno a godere dello stesso livello di protezione (100 000 euro);

—      sarà introdotto in modo graduale;

—      sarà sostanzialmente neutrale in termini di costi per il settore bancario; i contributi delle banche all'EDIS potranno essere dedotti dai loro contributi ai sistemi nazionali di garanzia dei depositi;

—      sarà ponderato per il rischio; le banche maggiormente a rischio verseranno contributi più elevati rispetto a quelle più sicure, e questo aspetto sarà rafforzato a mano a mano che viene introdotto l'EDIS; le correzioni per il rischio saranno applicate fin dall'inizio;

—      sarà accompagnato da rigorose salvaguardie: ad esempio, assicurerà solo i DGS nazionali che rispettano le norme UE e vengono istituiti in base a tali norme;

—      sarà accompagnato da una comunicazione contenente misure volte a ridurre i rischi, tra cui future proposte atte a garantire una diversificazione sufficiente delle esposizioni delle banche ai singoli rischi sovrani;

—      sarà obbligatorio per gli Stati membri della zona euro le cui banche sono attualmente coperte dal meccanismo di vigilanza unico, ma aperto agli altri Stati membri che desiderano aderire all'Unione bancaria.

Tre fasi evolutive verso l'EDIS

Fase 1: riassicurazione

La proposta della Commissione inizia con un approccio riassicurativo di durata triennale, fino al 2020.

Funzionerà come segue:

— nella fase di riassicurazione, un DGS nazionale potrà accedere ai fondi EDIS soltanto dopo aver esaurito tutte le sue risorse proprie e, come in tutte le fasi successive, se si è conformato alla direttiva sui DGS;

— i fondi EDIS erogheranno finanziamenti supplementari a un sistema nazionale, ma solo fino a un determinato livello.

Saranno predisposte salvaguardie per garantire che i sistemi nazionali possano accedere all'EDIS solo quando ciò sia giustificato e per ovviare all'eventuale azzardo morale. In particolare, i fondi EDIS saranno disponibili soltanto se lo Stato membro interessato avrà applicato integralmente le disposizioni pertinenti della direttiva sui DGS. L'uso dei fondi EDIS sarà oggetto di un monitoraggio rigoroso. Tutti i fondi EDIS indebitamente ricevuti da un sistema nazionale dovranno essere integralmente rimborsati.

La prima fase (riassicurazione) allenterà il legame fra le banche e i rispettivi emittenti sovrani nazionali, ma occorre fare di più perché i sistemi nazionali possano avvalersi di un'assicurazione totale e lo stesso livello di protezione sia garantito a tutti i depositi al dettaglio nell'Unione bancaria. Ecco perché occorre una seconda fase.

Fase 2: coassicurazione

Nel 2020, al termine dei 3 anni della fase di riassicurazione, l'EDIS diventerà un sistema a mutualizzazione progressiva ("coassicurazione"), ancora soggetto a opportune limitazioni e salvaguardie contro gli abusi.

La differenza fondamentale in questa fase è che un sistema nazionale non sarà tenuto a esaurire i propri fondi prima di poter accedere ai fondi EDIS. L'EDIS sarà disponibile per coprire una parte dei costi dal momento in cui i titolari di depositi bancari devono essere rimborsati. Questo introduce un maggior grado di condivisione dei rischi tra i sistemi nazionali attraverso l'EDIS. La quota iniziale del contributo dell'EDIS sarà relativamente bassa (20%) per poi aumentare nell'arco di quattro anni.

Fase 3: riassicurazione totale

La quota dei rischi assunti dall'EDIS aumenterà gradualmente per arrivare al 100% nel 2024, quando l'EDIS assicurerà integralmente i DGS nazionali. Nello stesso anno terminerà anche la graduale introduzione del Fondo di risoluzione unico e dei requisiti della vigente direttiva sui DGS.

Il Fondo europeo di assicurazione dei depositi

Sin dall'inizio sarà creato un Fondo europeo di assicurazione dei depositi, finanziato direttamente dai contributi delle banche corretti per il rischio. La gestione del Fondo europeo di assicurazione dei depositi sarà affidata al comitato di risoluzione unico esistente.

Misure di riduzione del rischio

Contestualmente all'introduzione dell'EDIS e al lavoro sulla proposta legislativa, la Commissione attuerà un pacchetto completo di misure volte a ridurre i rischi e a garantire condizioni paritarie nell'Unione bancaria.

Il pacchetto comprende misure volte a:

—      ridurre le opzioni e la discrezionalità nazionali nell'applicazione delle norme prudenziali, affinché il meccanismo di vigilanza unico possa operare nel modo più efficace possibile;

—      armonizzare i DGS nazionali;

—      adottare la normativa necessaria per attuare gli elementi rimanenti del quadro normativo di pertinenza per le banche concordati a livello internazionale, in particolare allo scopo di limitare la leva finanziaria delle banche, garantire la stabilità dei finanziamenti bancari, migliorare la comparabilità degli attivi ponderati per il rischio e consentire di attuare entro il 2019 le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria relative alla capacità delle banche di assorbire completamente le perdite, così da poter disporre di risorse sufficienti per le banche in dissesto senza ricorrere ai contribuenti;

—      applicare le norme esistenti in modo da ridurre al minimo l'uso dei finanziamenti pubblici per mantenere la solvibilità e la resilienza del settore bancario;

—      aumentare la convergenza normativa sull'insolvenza, conformemente al piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali;

—      adottare iniziative riguardo al trattamento prudenziale delle esposizioni delle banche al rischio sovrano, limitando ad esempio le esposizioni delle banche nei confronti di un determinato emittente sovrano per garantire la diversificazione del rischio.

Parallelamente a queste azioni, la Commissione si adopererà per garantire l'integrale recepimento da parte degli Stati membri della normativa pertinente in vigore, come le direttive del 2014 sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD) e sui sistemi di garanzia dei depositi. Ove pertinente, sono già stati avviati procedimenti d'infrazione a tal fine (cfr. IP/15/5827 [2]).

Contesto

Nel 2012, in una prospettiva a più lungo termine per l'integrazione economica e di bilancio[1] [3], la Commissione ha invitato a creare un'Unione bancaria che consentisse di rinsaldare le basi del settore bancario e di ripristinare la fiducia nell'euro. L'Unione bancaria doveva essere attuata in modo graduale, mediante il trasferimento della vigilanza a livello europeo e la creazione di un quadro unico per la gestione delle crisi bancarie e di un sistema comune di protezione dei depositi. Mentre le prime due fasi sono state completate con l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico e del meccanismo di risoluzione unico, il sistema comune di protezione dei depositi non è ancora stato istituito.

La relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015[2] [3] e la successiva comunicazione della Commissione del 21 ottobre 2015[3] [3] hanno delineato un chiaro piano per l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM), che comprende misure volte a limitare ulteriormente i rischi per la stabilità finanziaria. Il completamento dell'Unione bancaria è una tappa indispensabile verso un'UEM piena e profonda. Per quanto riguarda la moneta unica, l'esistenza di un sistema finanziario unificato e totalmente integrato è importante per garantire una trasmissione efficace della politica monetaria, un migliore assorbimento degli shock economici attraverso un'adeguata diversificazione del rischio fra gli Stati membri e una fiducia generale nel sistema bancario della zona euro.

La relazione dei cinque presidenti propone in particolare di istituire, in una fase successiva, un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), quale terzo pilastro dell'Unione bancaria insieme alla vigilanza e alla risoluzione bancarie, affidate rispettivamente al meccanismo di vigilanza unico e al meccanismo di risoluzione unico.

I sistemi nazionali di garanzia dei depositi esistono già e assicurano una protezione pari a 100 000 euro per persona/per conto per ciascuna banca, ma non sono sostenuti da un sistema europeo comune.

Per ulteriori informazioni:

cfr. MEMO/15/6153 [4]

 

[1] [3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria", COM(2012)510 del 12.9.2012.

 

[2] [3] Relazione dei cinque Presidenti del 22 giugno 2015 "Completare l'unione economica e monetaria dell'Europa" http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_it.pdf [1].

 

[3] [3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria, COM(2015)600 final del 21.10.2015.

IP/15/6152