Discriminazione nei cieli: negato il volo a Valentina, giovane con disabilità, per la carrozzina “troppo grande”

Il CNDDU condanna l’episodio e chiede interventi urgenti: “Violato il diritto alla mobilità, serve un cambio di rotta verso un trasporto davvero inclusivo”

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani manifesta la propria ferma riprovazione per la vicenda occorsa alla sig.ra Valentina T., 25enne affetta da distrofia muscolare, la quale ha subito l’annullamento del volo acquistato con la compagnia Ryanair a causa delle dimensioni della propria carrozzina elettrica.
L’episodio costituisce un evidente vulnus al diritto fondamentale alla mobilità, sancito dall’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e ribadito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con legge 18/2009.
La circostanza che la passeggera avesse adempiuto con tempestività all’obbligo informativo fornendo tutti i dati richiesti circa peso, dimensioni e caratteristiche del dispositivo di ausilio rende ancor più grave la condotta della compagnia, che ha comunicato il diniego solo poche ore prima della partenza, precludendo la possibilità di predisporre alternative idonee.
Un comportamento di tale natura appare lesivo non soltanto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale (artt. 1175 e 1375 c.c.), ma anche del principio di non discriminazione, richiamato espressamente dalla normativa europea in materia di trasporto aereo delle persone con ridotta mobilità (Regolamento CE n. 1107/2006).
Il rimborso del biglietto, offerto come unica soluzione, non è misura satisfattiva né proporzionata rispetto al danno subito, che investe la sfera personale, relazionale e professionale della giovane passeggera, la quale avrebbe dovuto partecipare ad attività formative di rilievo internazionale.
Il CNDDU invita pertanto le autorità competenti – ENAC, Garante per i diritti delle persone con disabilità, Commissione europea – ad accertare le responsabilità e adottare provvedimenti che impediscano il reiterarsi di simili condotte discriminatorie.
Il silenzio della compagnia, a tutt’oggi priva di replica sostanziale, rischia di configurare un ulteriore profilo di scorrettezza commerciale e istituzionale.
Esprimiamo piena solidarietà alla sig.ra Valentina e ribadiamo che l’accessibilità non è concessione facoltativa, ma obbligo giuridico e dovere morale, imprescindibile in uno Stato di diritto.
Riteniamo altresì opportuno sottolineare che la normativa vigente riconosce strumenti di tutela immediata, tra cui il ricorso per condotta discriminatoria ex art. 28 del D.lgs. 150/2011, che potrebbe consentire un intervento giudiziale tempestivo ed efficace.
Si ricorda inoltre che le compagnie aeree hanno l’obbligo non solo di evitare discriminazioni, ma di adottare accomodamenti ragionevoli volti a garantire condizioni di viaggio eque e dignitose, senza arrecare oneri sproporzionati o indebiti.
Un approccio puramente formale e restrittivo alla questione della sicurezza o della logistica non può tradursi in esclusione sociale mascherata da “tecnicismo”.
È necessario, al contrario, promuovere un’interpretazione evolutiva e inclusiva delle norme, che privilegi la tutela sostanziale dei diritti rispetto a rigidità burocratiche prive di fondamento.
Il CNDDU auspica che l’episodio diventi occasione di riflessione per tutti gli operatori del settore, stimolando l’adozione di buone pratiche condivise a livello europeo.
Solo attraverso un impegno concreto, capace di coniugare efficienza organizzativa e rispetto della dignità umana, si potrà garantire a tutti i cittadini, senza eccezione alcuna, il pieno godimento del diritto alla mobilità.


prof. Romano Pesavento
presidente CNDDU

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