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Referendum 29 marzo 2020

Si tratta del quarto referendum costituzionale della storia della nostra Repubblica dopo quelli del 2001 (Modifica al titolo V della Costituzione), 2006 (Modifica parte seconda della Costituzione) e 2016 (riforma Renzi-Boschi). Nel primo vinse il Sì, negli altri due il no.

Si voterà domenica 29 marzo 2020 dalle ore 7 alle ore 23. Le operazioni di scrutinio inizieranno alla chiusura dei seggi

Gli  italiani sono chiamati a votare per approvare o respingere il testo di legge sulle “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” secondo il seguente quesito: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dalle due Camere del Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”.

Non essendo un referendum abrogativo, non serve la metà più uno degli elettori, ma basta l’approvazione della maggioranza dei voti validi, così come previsto dall’articolo 138 della Costituzione Italina

Quali sono gli articoli all’interno del referendum

L’articolo 1 della legge modifica l’articolo 56 della Costituzione riducendo il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 e il numero degli eletti alla Camera nella circoscrizione Estero da 12 a 8.

L’articolo 2 modifica invece l’articolo 57 della Costituzione riducendo il numero dei senatori da 315 a 200 e gli eletti al Senato della circoscrizione Estero da 6 a 4. Si abbassa anche il numero dei senatori assegnati a ogni regione da 7 a 3 e lo stesso discorso vale per le province autonome di Trento e Bolzano che vengono quindi equiparate alle regioni 

L’articolo 3 modifica invece l’articolo 59 della Costituzione, relativo ai Senatori a vita, che non potranno essere in nessun caso più di 5 in carica contemporaneamente. In precedenza, si erano distinte due linee interpretative: quella secondo la quale ogni presidente della Repubblica poteva nominare 5 Senatori a vita indipendentemente da quelli già presenti in Senato e quella secondo la quale non dovevano essere comunque più di 5. La modifica dell’articolo 59 chiude definitivamente la questione.

L’articolo 4, infine, definisce l’entrata in vigore delle disposizioni precedenti. Ovvero dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge. 

Hanno diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto i 18 anni nel giorno della consultazione presentandosi al seggio con la tessera elettorale e un documento di identità valido. Previsto il voto anche per gli italiani residenti all’estero che voteranno per corrispondenza o che hanno presentato opzione di voto in Italia entro l’8 febbraio 2020.

Gli elettori italiani residenti in Italia ma temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, per un periodo di almeno tre mesi, e i loro famigliari conviventi possono votare per corrispondenza presentando domanda in carta libera. domanda alla quale deve essere allegata una copia del documento di riconoscimento. La richiesta deve essere inviata al Comune di iscrizione elettorale entro il 26 febbraio 2020.