Libertà di stampa al secondo comma dell’articolo 21 della Costituzione italiana

“La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”. Contesto storico e significato di autorizzazioni e censure

di Francesco Saverio Vetere – Segretario generale Unione Stampa Periodica Italiana Uspi, docente Sapienza Università di Roma

Il secondo comma dell’articolo 21 recita:

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.”

Questo principio, fondamentale per la libertà di stampa e di espressione, mira a evitare le limitazioni arbitrarie o preventive alla pubblicazione di informazioni e idee. Vediamo in dettaglio il significato di autorizzazioni e censure.

1. “Autorizzazioni”

• Cosa significa:

Il divieto di subordinare la pubblicazione di giornali, riviste o altre opere a un preventivo permesso da parte dello Stato o di altre autorità amministrative.

• Contesto storico:

Durante il regime fascista, le pubblicazioni erano sottoposte a un rigido sistema di autorizzazioni amministrative. Solo i mezzi ritenuti idonei dal regime potevano operare. Ciò limitava fortemente il pluralismo informativo e la critica.

• Scopo del divieto:

Garantire che chiunque possa avviare e gestire un’attività editoriale senza dover ottenere il permesso preliminare da parte dello Stato. Questo assicura che il diritto alla libertà di stampa sia esercitabile senza interferenze indebite.

• Eccezioni ammissibili:

La normativa prevede che l’attività editoriale rispetti alcune regole di trasparenza e responsabilità, come la registrazione presso un tribunale, ma ciò non equivale a una “autorizzazione” discrezionale e non può essere utilizzato per bloccare preventivamente la pubblicazione.

2. “Censure”

• Cosa significa:

Il divieto di esaminare e bloccare preventivamente i contenuti di una pubblicazione da parte di autorità pubbliche o private.

• Contesto storico:

Il fascismo esercitava una censura preventiva su ogni forma di comunicazione (giornali, libri, teatro, cinema, radio), intervenendo prima della diffusione dei contenuti per impedire la pubblicazione di idee contrarie al regime.

• Scopo del divieto:

Proteggere la libertà di espressione vietando ogni forma di controllo preventivo sui contenuti che un soggetto intende pubblicare. La libertà di stampa include il diritto di diffondere notizie o opinioni senza il timore che esse vengano bloccate arbitrariamente prima ancora di essere rese pubbliche.

• Abusi e controlli successivi:

Sebbene non sia ammessa la censura preventiva, l’ordinamento consente che, in casi particolari e successivamente alla pubblicazione, le autorità giudiziarie intervengano per sequestrare una pubblicazione o perseguire penalmente chi ha violato la legge, ad esempio in caso di diffamazione, apologia di reato, o pubblicazioni che offendano la morale pubblica.

Scopo complessivo del secondo comma

Il secondo comma dell’Articolo 21 mira a tutelare il pluralismo informativo e a prevenire ogni forma di abuso da parte delle autorità pubbliche che possa limitare la libertà di stampa. È un principio che garantisce:

1. Indipendenza dell’Informazione:

Chiunque deve avere il diritto di esprimere e pubblicare liberamente le proprie idee senza timore di dover ottenere un’autorizzazione preliminare.

2. Prevenzione del totalitarismo:

Si tratta di una risposta diretta alle esperienze oppressive del fascismo, che aveva trasformato i mezzi di comunicazione in strumenti di propaganda di Stato.

3. Equilibrio tra libertà e responsabilità:

Mentre si vietano le restrizioni preventive (autorizzazioni e censure), il legislatore italiano lascia aperta la possibilità di regolamentare e perseguire gli abusi a posteriori, tutelando così altri diritti e interessi fondamentali.

Esempi applicativi

• Autorizzazione negata: oggi non sarebbe possibile, per esempio, vietare la pubblicazione di un giornale o di un sito web solo perché le autorità non sono d’accordo con il suo contenuto.

• Censura preventiva: non sarebbe consentito esaminare i contenuti di un articolo prima che esso venga pubblicato e vietarne la diffusione sulla base di un giudizio discrezionale delle autorità.

Conclusione

Il secondo comma dell’Articolo 21 rappresenta un baluardo della libertà democratica, vietando pratiche che potrebbero soffocare il diritto di cronaca, la critica politica e il dibattito culturale. Questo garantisce un sistema in cui l’informazione e l’espressione individuale non sono vincolate dal controllo preventivo delle autorità, ma possono svilupparsi liberamente, salvo intervenire con eventuali responsabilità in un secondo momento. ( http://Vetere.it)

Francesco Saverio Vetere, nato a Cosenza il 26 aprile 1962, vive a Roma.
Avvocato patrocinante in Cassazione.
Dal novembre 1999 è Segretario Generale e Presidente della Giunta Esecutiva dell’USPI Unione Stampa Periodica Italiana, organismo nazionale di maggiore rappresentanza del comparto Editoria e Giornalismo.
Giornalista pubblicista.
Docente di Storia della Stampa Periodica, Università “Sapienza” di Roma.
Docente di Management dell’Editoria Periodica, Università “Sapienza” di Roma.
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