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USPI informa. Contributi ai periodici italiani editi o diffusi all’estero, anno 2019: Chi può accedere

Roma, febbraio 2021 – Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato notizia sul proprio sito istituzionale che è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020 [1], firmato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, recante “la determinazione delle quote degli stanziamenti assegnati alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all’estero e di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Il decreto è stato adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 [2].

Il DPCM del 23 dicembre 2020, a firma del sottosegretario con delega all’editoria Andrea Martella e del ministro degli esteri luigi Di Maio, ripartisce – nell’ambito dello stanziamento annuale destinato ai contributi alla stampa periodica italiana diffusa all’estero – le quote assegnate alle imprese editrici nella seguente proporzione:

– il 70% dello stanziamento alle imprese editrici di periodici editi e diffusi all’estero;

[3]

– il 30% dello stanziamento alle imprese editrici di periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Finalità del contributo

Ricordiamo che il contributo è volto a sostenere le imprese editrici di periodici italiani all’estero che trattano argomenti di interesse per le comunità italiane, al fine di tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiana nonché la promozione del sistema Italia all’estero.

Chi può accedere

Possono accedere ai contributi le imprese/associazioni che editano:

Modalità di presentazione delle domande e della documentazione

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 (Capo V – Sezioni I e III), a decorrere dal contributo per l’anno 2018, le modalità di presentazione della domanda sono stabilite dal DPCM 15 settembre 2017 [4]. In particolare:

A) per i periodici editi e diffusi all’estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, all’ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente per il luogo della sede legale dell’editore, che provvede a trasmetterle al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il 30 aprile.

Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, lett. b) del decreto legislativo n. 70 del 2017 [5], insieme alla documentazione, le Autorità diplomatiche devono trasmettere la dichiarazione del Capo dell’ufficio consolare competente attestante la diffusione della testata presso la comunità italiana presente nel Paese di riferimento e la rilevanza della sua funzione informativa per la promozione del sistema Paese e della lingua e cultura italiana all’estero ed il parere reso dal Com.It.Es. della circoscrizione consolare di riferimento;

B) per periodici editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero, le domande (e la relativa documentazione) devono pervenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del contributo, al Dipartimento, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:  die@mailbox.governo.it [6].