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USPI informa: Contributi alla stampa italiana periodica all’estero (anno 2017), domanda entro il 31/03/2018

Immagine:Consolato Generale d’Italia a Filadelfia (foto da consfiladelfia.esteri.it)
 

ROMA – Come ricorda una nota del Dipartimento Informazione e Editoria  [1]della Presidenza del Consiglio dei ministri :
– per i periodici editi all’estero, la domanda di contributo e la relativa documentazione istruttoria devono pervenire entro il 31 marzo alle sedi dei Consolati e delle Rappresentanze diplomatiche territorialmente competenti per il luogo della sede legale dell’editore e da queste trasmesse al Dipartimento per l’informazione e l’editoria entro il 30 maggio. Il Ministero degli affari esteri provvede ad inviare alle Sedi una comunicazione con le necessarie istruzioni.
– per i periodici editi in Italia, la domanda, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante ed in regola con l’assolvimento della marca digitale, e la relativa documentazione istruttoria devono essere inoltrate entro il 31 marzo, al Dipartimento tramite Pec, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata archivio.die@mailbox.governo.it [2].
Le domande inviate oltre il predetto termine saranno considerate inammissibili.

Entro lo stesso termine devono essere inviate, a cura e spese dell’editore, le copie delle riviste indirizzate a:

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento per l’informazione e l’editoria – Ufficio per il sostegno all’editoria – Servizio per il sostegno diretto alla stampa
UFFICIO ACCETTAZIONE
Via dell’Impresa, 90 00187 – ROMA.

Per le pubblicazioni on line, le imprese devono far pervenire al Dipartimento le copie su carta della corrispondente versione on line di almeno 12 numeri distribuiti nell’arco dell’anno.

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Si rammenta che, ai fini dell’ammissione al contributo per l’anno 2018, le cui domande dovranno essere inoltrate entro il 31 marzo 2019, è necessario che le imprese si adeguino, già dal corrente anno, alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70  [3](Capo V – Sezioni I e III) e nel D.P.C.M. 15 settembre 2017 [4].

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(Foto da: www.conslosangeles.esteri.it)

Al riguardo si segnalano le principali novità introdotte dalla nuova normativa, con riferimento ai requisiti richiesti e ai criteri per il calcolo del contributo:
– anzianità di costituzione dell’impresa e di edizione della testata di almeno due anni maturati prima dell’annualità per la quale la domanda di contributo è presentata:
– possibilità di richiedere il contributo per una sola testata;
– assenza di situazioni di collegamento o di controllo tra le imprese richiedenti il contributo;
– divieto di distribuzione degli utili provenienti dall’esercizio dell’anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con clausola statutaria;
– obbligo di dare evidenza nell’edizione della testata del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti pubblici a qualunque titolo ricevuti;
– impegno ad adottare misure idonee a contrastare forme di pubblicità lesive dell’immagine e del corpo e della donna;

– per le imprese che editano i periodici in Italia:
requisito della diffusione prevalente all’estero in misura non inferiore al 60 per cento delle copie complessivamente distribuite;
– regolare adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di lavoro e previdenza e dal contratto di lavoro applicato dall’impresa editrice;
– iscrizioni al Registro delle imprese, ove richiesto dalla normativa vigente;
– proprietà della testata per la quale si richiede il contributo;
– per quanto riguarda il calcolo del contributo, una quota, pari al 10 per cento, è attribuita in parti uguali agli aventi titolo nell’ambito dei rispettivi stanziamenti; la restante quota è destinata al rimborso dei costi di produzione della testata e alla remunerazione per le copie vendute, secondo i criteri e le modalità indicati nell’articolo 22 del decreto legislativo n. 70 del 2017 [4] e mediante un sistema di riparto proporzionale.

Si evidenzia, infine, che per i periodici editi e diffusi all’estero, gli Uffici consolari dovranno trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 30 aprile, anziché quello attuale del 30 maggio, le domande e la documentazione pervenute, unitamente ad una propria dichiarazione che attesti la diffusione del periodico presso la comunità italiana presente nel Paese e la sua rilevanza informativa per le finalità previste dalla legge.


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