Il caso della Diciotti. Fioccano nuove accuse nei confronti del Ministro Salvini. Il procuratore Lo Voi riceve l’atto di accusa ed è pronto a presentarlo al Tribunale dei Ministri di Palermo.

Intanto vacilla l’accordo con l’Albania. L’UE si mette di traverso, ma non solo nei confronti dell’Italia.

Non sono stati mesi facili, i primi del nuovo governo giallo-verde. Il caso della Diciotti però potrebbe essere considerato a breve la prima vera crisi di governo. Infatti nel mirino dei pm di Agrigento sono finiti il Vice premier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini e il capo gabinetto Matteo Piantedosi. Inizialmente i due erano indagati per i reati di sequestro di persona, arresto illegale e abuso di ufficio. A queste accuse si sono aggiunte nelle ultime ore anche sequestro di persona a scopo di coazione nei confronti dell’UE e l’omissione di atti d'ufficio.

Il filone delle indagini è iniziato con il blocco dello sbarco della nave ""della Guardia Costiera Italiana Diciotti a seguito delle operazioni di salvataggio di 190 migranti nel Mediterraneo. La mala gestio del Ministro dell’Interno si è manifestata inizialmente con il consueto battibecco con Malta per la questione del porto sicuro. Ed è proseguita con discorsi da bar, non certo da persona informata sul diritto (in particolare quello internazionale – materia di sua principale competenza), su un porto sicuro in Libia e su un eventuale trasferimento dei richiedenti asilo in Albania, contornato dal suo caratteristico vociare con l’Unione Europea.

Quindi la nave Diciotti è rimasta bloccata davanti al porto di Catania in attesa le istituzioni si accordassero. Fortunatamente i minori sono stati fatti scendere dopo poco, ma i restanti 150 migranti sono rimasti a bordo in condizioni precarie fino all’accordo Stato-Vaticano dello scorso sabato che ha portato allo sbarco e all’accoglienza dei passeggeri.

Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio alla luce di questi ultimi accadimenti ha completato le ipotesi dei capi di accusa nei confronti di Salvini e Piantedosi, aggiungendo il sequestro di persona a scopo di coazione e l’omissione di atti d'ufficio. Il primo perché il pm ritiene che Salvini abbia impedito lo sbarco esclusivamente per fare pressione sulla UE. L’altro reato è contestato perché si ritiene che i due indagati avrebbero ignorato la richiesta della Guardia costiera di un porto sicuro, indicando quello di Catania solo come scalo tecnico e così impedendo lo sbarco delle centinaia di migranti a bordo per giorni.

Inoltre, il pm Patronaggio ha richiesto ufficialmente alla squadra mobile di Agrigento e alla procura per i minorenni di Catania tutti i nomi dei migranti presenti sulla Diciotti, poiché sarà loro data la possibilità di presentare memorie al collegio, chiedere di essere ascoltati e di costituirsi come persone offese dal reato. Accanto ad esse potranno costituirsi in giudizio anche associazioni e organizzazioni che tutelano i migranti. Per il momento Legambiente ha presentato esposto per costituirsi.

Questa mattina il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio ha inviato al procuratore della Repubblica di Palermo Francesco Lo Voi l’atto di accusa. Il procuratore Lo Voi avrà 15 giorni per accettare o rimodulare l’impianto accusatorio per poi presentare l’accusa davanti al Tribunale dei Ministri di Palermo che avrà 90 giorni per fare altri accertamenti ed ascoltare le parti interessate.

La memoria che accompagna l’atto di accusa descrive così i 5 reati contestati:

1) Articolo 289 ter del codice penale. "Sequestro a scopo di coazione". Secondo la ricostruzione del procuratore Luigi Patronaggio, il ministro dell'Interno avrebbe tenuto in ostaggio 177 persone per "costringere" l'Unione Europea alla redistribuzione dei migranti contro la conversione di Dublino.

 

2) Articolo 605. "Sequestro di persona". Per aver tenuto 177 migranti ristretti per dieci giorni, senza alcuna ragione secondo l'accusa, sulla nave Diciotti della Guardia Costiera.

 

3) Articolo 606, "Arresto illegale". Il trattenimento illegittimo dei migranti sull'imbarcazione della Guardia Costiera configura per il pm anche una forma di arresto non autorizzato.

 

4) Articolo 328. Omissione di atti d'ufficio. Per non avere indicato il porto di sbarco (il cosiddetto "Port of safety") alla Guardia Costiera, che lo chiedeva dopo il salvataggio. Catania era solo uno scalo tecnico.

 

5) Articolo 323. Abuso d'ufficio. Per aver violato, in almeno otto casi, disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e altre norme internazionali, articoli della Costituzione e del Testo unico sull'immigrazione

 

6) Articolo 5 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. "Nessuno può essere privato della sua libertà". Peraltro nel nostro ordinamento non è previsto l'arresto dell'immigrato clandestino. Salvini avrebbe violato l'articolo 13 della Costituzione ("La libertà personale è inviolabile"). E anche l'articolo 10 comma tre della Costituzione, che prevede il diritto di asilo allo straniero "al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche".

 

Salvini prima della formalizzazione dell’atto di accusa ha replicato alle accuse contestategli considerandole delle medaglie e accusando i pm di appartenere ad altre correnti politiche, dimostrando non curanza e prevaricazione. Successivamente ha chiesto di essere interrogato, forse riconoscendo la concreta pericolosità di un processo simile per il suo futuro in politica.

Infatti, nella memoria del pm Patronaggio si legge che "al ministro dell'Interno viene contestata dalla procura di Agrigento anche la violazione del Regolamento di Dublino del 2013, che stabilisce i criteri per le richieste di "protezione internazionale". Sulla Diciotti, questo diritto è rimasto sospeso persino per i minori non accompagnati e per le donne vittime di stupri. Sarebbe stato violato anche l'articolo 10 ter del Testo unico sull'immigrazione: prevede che i migranti vengano "tempestivamente informati" del diritto all'asilo. Il procuratore Patronaggio ipotizza pure la violazione dell'articolo 47 della legge 7 aprile 2017 (Legge Zampa), che prevede il rilascio del permesso di soggiorno ai minori non accompagnati. I 29 della Diciotti hanno potuto lasciare la nave solo dopo l'ispezione del procuratore. Contestata anche la violazione dell'articolo 60 della Convenzione di Istanbul e l'articolo 7 del decreto legislativo del 19/11/2007, numero 251: norme che prevedono la massima tutela per le donne che hanno subito violenza. Le 11 eritree abusate nei campi libici potevano avere subito lo status di rifugiati. Infine, l'ottava violazione contestata a Salvini: non aver indicato subito il porto di sbarco. E' previsto da norme internazionali, come il "Safety of life" del 1974, ma anche dalla procedura di coordinamento fra Viminale e Guardia costiera (la "Sop 009/2015″)".

Infine, per il discorso del trasferimento di 20 migranti in Albania, l’UE ha avvertito l’Italia che un accordo bilaterale come quello promosso dal Ministro dell’Interno con il Governo di Tirana non può superare il diritto dell’Unione Europea. La Commissione UE ha infatti dichiarato che "l'Italia non può inviare potenziali richiedenti asilo in Albania, a meno che i migranti non accettino il trasferimento su base volontaria". Questo non significa, come ha provato a spiegare con chiaro linguaggio giuridico il Ministro Salvini, che il richiedente asilo può scegliersi il luogo di villeggiatura e che rispetto al paese di fuga “dovrebbero essere felici di andare in Albania”. Ma significa che trasferire i migranti direttamente in un Paese extra Ue, senza prima valutare le richieste di asilo oltre ad essere poco praticabile è una violazione del divieto di non refoulement e del diritto UE sui rimpatri. Infatti la Commissione UE ha ribadito che "Non è possibile secondo il diritto Ue sui rimpatri inviare qualcuno, contro la sua volontà, verso un paese di cui non è originario o attraverso cui non è transitato".

Ancora una volta Salvini ha quindi tentato di inventarsi una propria legge e una propria interpretazione del diritto che forse dovrebbe studiare meglio per tutelare maggiormente il  paese che tenta tanto di difendere. Ma per tutti coloro che ritengono che l’UE sia accanita esclusivamente contro l’Italia, è importante considerare che non è stata la prima volta che la Commissione ha risposto in questo modo. Infatti, lo scorso luglio aveva bocciato una soluzione simile proposta da Austria e Danimarca. La Commissione Ue aveva ritenuto in quell’occasione che "inviare un richiedente asilo in un Paese terzo senza valutare la richiesta di asilo costituisce un respingimento e non è permesso dal diritto Ue e internazionale". Se le istituzioni preposte si fossero informate in merito avrebbero evitato quest’altra figuraccia o, più probabilmente, questa manovra mediatica di dimostrare di fare qualcosa.

Alzare la voce sui social e sparare idee inattuabili ed illegali non significa fare qualcosa, ma prendere tempo perché non si ha l’idea di come agire legalmente per risolvere un problema su cui si è fondata (e vinta) un’intera campagna elettorale. Ora più che mai ci si può rendere conto dell’inconsistenza delle posizioni in materia di immigrazione di questo Governo per il quale forse, si avvicina la prima crisi. 

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